Lavoratrici in gravidanza

Il D. Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" prescrive misure di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del nascituro.

Per attuare questa tutela è necessario che la lavoratrice comunichi al proprio Responsabile gestionale/Dirigente lo stato di gravidanza quando ne viene a conoscenza, conformemente alle disposizioni vigenti. Il Responsabile gestionale/Dirigente, venuto a conoscenza dello stato della lavoratrice (esposta a fattori di rischio pericolosi per la sicurezza o la salute e per i quali la legge impone la verifica dell’idoneità, dlg 151/01, mansioni vietate), richiede al Medico Competente una visita di idoneità specifica alla mansione inviando una mail a uno dei seguenti indirizzi: sicurezza-spp@polimi.itsonia.lavitola@polimi.itsilvia.rossi@polimi.it

Nella richiesta non deve esserci alcun riferimento allo stato di gravidanza della persona, ma si richiede idoneità specifica alla mansione.

In attesa del certificato di idoneità del medico Competente il Dirigente/responsabile gestionale, quale misura di tutela della lavoratrice, non deve affidarle alcun incarico che la esponga a pericolo o rischi per la salute propria e del nascituro. Tale tutela deve essere applicata anche al rientro dalla maternità, fino al settimo mese di vita del bambino e comunque per tutto il periodo dell’allattamento (fino ad 1 anno del nascituro).

Flessibilità del congedo di maternità

Il congedo di maternità flessibile permette alla lavoratrice di gestire i 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro e scegliere se:

  • lavorare fino a un mese prima del parto e 4 mesi dopo - modalità 1+4 mesi - (Legge n. 53, 8 Marzo 2000)
  • lavorare fino al 9° mese di gravidanza e usufruire del congedo di maternità interamente dopo il parto - modalità 0+5 mesi - (Legge di bilancio 2019 n. 145/2018)

In entrambi i casi la lavoratrice deve presentare idonea certificazione che attesti  che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La certificazione deve essere redatta da un medico specialista operante nel Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e datata:

  • non prima della 29ᵃ settimana di gravidanza per la modalità 1+4 mesi
  • non prima della 32ᵃ settimana di gravidanza per la modalità 0+5 mesi

Qualora la gestante volesse usufruire della modalità 0+5 mesi dovrà aver fatto precedentemente richiesta della modalità 1+4 mesi.

Oltra alla certificazione del medico specialista è necessaria anche l’autorizzazione del medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. La lavoratrice deve procurarsi questa documentazione nel corso:

  • del 7° mese di gravidanza per la modalità 1+4 mesi
  • dell’8° mese di gravidanza per la modalità 0+5 mesi (fermo restando il vincolo della datazione del certificato dello specialista)

Per fare questo occorre inviare al Servizio Prevenzione e Protezione (sicurezza-spp@polimi.it), oppure all’Ufficio del Medico Competente (sonia.lavitola@polimi.itsilvia.rossi@polimi.it)  il modulo di autocertificazione per richiedere il certificato di idoneità finalizzato al proseguimento dell’attività lavorativa/flessibilità della maternità

Entrambe le certificazioni vanno inoltrate all’Area Risorse Umane e Organizzazione .