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Diritto di accesso previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia stata omessa.
La relativa richiesta non è sottoposta a particolari limitazioni sotto il profilo della legittimazione del richiedente, né deve essere motivata.
La richiesta può essere spedita inviando il modulo “modulo richiesta accesso civico” compilato e sottoscritto con firma autografa, scannerizzato e allegando copia documento di identità telematicamente per posta elettronica o per posta ordinaria.
In caso di inerzia, di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Direttore Generale, titolare del potere sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241 del 1990 compilando il modulo “modulo accesso civico sostitutivo”.
L'Amministrazione in ogni caso, entro trenta giorni, pubblica sul sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest'ultimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
MODULI PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
- Modulo_richiesta_accesso_civico.docx Modulo di richiesta di accesso civico semplice [DOC]
- Modulo_richiesta_accesso_civico.pdf Modulo di richiesta di accesso civico semplice [PDF]
- modulo_accesso_civico_sostitutivo.docx Modulo sostitutivo di richiesta di accesso civico semplice [DOC]
- modulo_accesso_civico_sostitutivo.pdf Modulo sostitutivo di richiesta di accesso civico semplice [PDF]
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
L'art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori.
Il diritto è stato introdotto dal Dlgs. n. 97/2016 come modifica del Dlgs .n. 33/2013.
Qualunque soggetto interessato può chiedere l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione con l’obiettivo di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico." La normativa richiama contestualmente al rispetto dei limiti al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale, ecc..).
Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato è necessario scaricare e compilare il modulo allegato. L’istanza deve identificare i dati e i documenti richiesti e contenere le informazioni utili a questo scopo.
La richiesta può essere sottoscritta con firma autografa sulla stampa del modello avendo cura di allegare il documento di carta di identità e può essere spedita inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma autografa telematicamente per posta elettronica o per posta ordinaria.
MODULI PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
- 2019_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO.docx Modulo di accesso civico generalizzato (DOCX)
- 2019_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO.pdf Modulo di accesso civico generalizzato (PDF)
- modulo_accesso_civico_generalizzato_sostitutivo.docx Modulo sostitutivo per la richiesta di accesso civico generalizzato [DOC]
- modulo_accesso_civico_generalizzato_sostitutivo.pdf Modulo sostitutivo per la richiesta di accesso civico generalizzato [PDF]
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Chiara Pesenti (Dirigente Area Comunicazione e relazioni esterne)
contatti: segreteria-anticorruzione(at)polimi.it
Altri dati di contatto
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Graziano Dragoni (Direttore generale)