Controlli e rilievi sull'amministrazione
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016
- Atti e composizione del Nucleo di Valutazione
- Relazioni OIV di funzionamento complessivo del sistema di valutazione
- Attestazioni OIV o struttura analoga
Corte dei Conti: non si segnala alcun rilievo.