L'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è una certificazione prodotta sulla base di una Dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta da uno dei componenti del nucleo famigliare dello studente.
L'ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e dal patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascun componente. Per ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo e per effettuare eventuali simulazioni si rinvia al sito dell'
INPS (scegliere "Simulazione" dal menu di sinistra).
L'ISEEU è un ricalcolo dell'ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l'Università dal Dpcm 9 Aprile 2001, e precisamente:
I requisiti per la condizione di studente indipendente sono:
L’attestazione ISEEU deve essere presentata da chi si immatricola al primo semestre o si iscrive ad anni successivi entro il 10 dicembre 2012, invece entro il 4 marzo 2013 da coloro che si immatricolano ad una Laurea Magistrale nel secondo semestre.
A coloro che presenteranno l’attestazione ISEEU dopo le scadenze previste sarà applicata una mora pari a € 100,00 sull’importo della seconda rata.
Dopo il 25 marzo 2013 in assenza di una attestazione ISEEU viene assegnata d’ufficio la fascia massima (10), senza applicazione di mora.
Il rilascio avviene:
Tutti gli studenti che hanno presentato la dichiarazione ISEEU al servizio Diritto allo Studio, al fine dell’assegnazione dei benefici erogati dal “servizio stesso” non sono più tenuti a presentare la stessa dichiarazione alla Segreteria Studenti, in quanto la dichiarazione è già acquisita dal Politecnico di Milano.
Per ulteriori informazioni in merito al calcolo e per eventuali simulazioni dell’ISEE accedere al sito dell’
INPS ed attivare la ricerca con “Simulazione Calcolo ISEE”.
Per tutti gli approfondimenti relativi alla dichiarazione ISEEU si rimanda alla Guida Tasse ed Esoneri del Politecnico alla pagina delle
Guide.
Per la compilazione della scheda anagrafica del nucleo familiare e del calcolo del reddito.
Per il calcolo del patrimonio mobiliare
documentazione attestante la consistenza o valore nominale del patrimonio mobiliare al 31/12/2011 di:
Sono necessari anche i dati relativi ai soggetti che gestiscono il patrimonio mobiliare di cui sopra (codice CAB/ABI/IBAN dell’intermediario; descrizione dell’Istituto/ intermediario/gestore: es. Banco Posta).
I patrimoni mobiliari di membri del nucleo familiare convenzionale disponibili all’estero nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda sono valutati sulla base del tasso di cambio medio nell’anno 2011.
Per il calcolo del patrimonio immobiliare:
documentazione relativa al patrimonio immobiliare al 31/12/2011 (certificati catastali, dichiarazioni ICI e d eventuali ricevute mutuo relative al capitale residuo del mutuo)
Il patrimonio immobiliare disponibile all'estero costituito da fabbricati ad uso abitativo è da considerare sulla base del valore convenzionale di € 500/mq.
DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI STRANIERI
La documentazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare dello studente deve essere
rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta
in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, attestando i seguenti elementi:
- la composizione del nucleo familiare
- i redditi 2011 di ciascun componente del nucleo familiare
- i fabbricati di proprietà della famiglia con indicazione dei metri quadrati (m2); la consistenza del patrimonio mobiliare al 31/12/2011 (titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute).
Per gli studenti provenienti da Paesi in cui esistano particolari difficoltà per il rilascio della
certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle
competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia tradotta in lingua italiana dalle competenti Autorità diplomatiche italiane e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33,
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri (vedi Bando per il diritto allo studio A.A. 2012/2013) la condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’Università estera di provenienza collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica come previsto dalle vigenti disposizioni
in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.
Lo studente straniero è tenuto a dichiarare (con relativa attestazione ISEEU) i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia, da sé e dal proprio nucleo familiare, (come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109 e successive modifiche e integrazioni).
Sono esonerati dall’acquisizione dell’attestazione ISEEU esclusivamente:
Esclusivamente per i corsi di Laurea Magistrale:
• gli studenti ExtraUE, immatricolati nell’A.A. 2012/2013, che non risultano beneficiari di alcun tipo di borsa di studio, per i quali non viene richiesta la presentazione della dichiarazione ISEEU in quanto verranno collocati automaticamente in fascia 10.
Per ulteriori informazioni in merito al calcolo e per eventuali simulazioni dell’ISEE accedere al sito dell’INPS: www.inps.it ed attivare la ricerca con “SIMULAZIONE CALCOLO ISEE”.
Su richiesta dello studente è previsto l’abbattimento del 10% del valore ISEEU risultante dalla relativa attestazione rilasciata dal CAAF nei seguenti casi:
La richiesta dovrà essere presentata necessariamente presso la Segreteria studenti della propria sede di appartenenza compilando l’apposito
modulo (Domanda di abbattimento del valore ISEEU del 10%), in cui è esplicitata la scadenza per la presentazione della richiesta.
Si precisa che l’abbattimento del 10 % del valore ISEEU dichiarato non necessariamente comporta il passaggio ad una fascia di contribuzione più bassa rispetto a quella di appartenenza.