Sospensione e interruzione degli studi

Sospensione degli studi

È possibile sospendere temporaneamente la propria carriera universitaria tramite istanza di sospensione dagli studi.
La richiesta può essere presentata solo una volta nel corso della carriera universitaria.
Il periodo di sospensione, che non sarà computato ai fini del calcolo della decadenza, non potrà avere una durata superiore alla durata normale del Corso di studi (tre anni per la Laurea, due per la Laurea Specialistica/Magistrale), né  inferiore ad un anno accademico.
Nel periodo di sospensione viene meno il diritto alla frequenza, alla possibilità di partecipare a prove di valutazione, di ottenere passaggi, trasferimenti o altri provvedimenti, nonché ad eventuali agevolazioni economiche.

La sospensione degli studi si richiede, a partire dal mese di ottobre, presentando presso la Segreteria Studenti domanda in carta libera, indicando il motivo e la durata della richiesta.
La sospensione non può essere richiesta per l’anno accademico in corso, nel caso lo studente abbia già compiuto atti amministrativi (pagamento 1° rata, presentazione Piano degli studi, partecipazione a prove di valutazione, ecc.)
Gli studenti con cittadinanza extra U.E. durante il periodo di sospensione non potranno ottenere certificati utili al rilascio del permesso di soggiorno.

La ripresa degli studi deve essere effettuata presentandosi presso la Segreteria studenti entro i termini di pagamento della prima rata di iscrizione all’anno accademico, pena addebito dell’importo di mora.
Lo studente sarà tenuto a:

  • versare il diritto fisso di ricognizione pari a € 250,00 per ogni anno di interruzione
  • effettuare gli eventuali versamenti mancanti relativi all’ultima iscrizione precedente la sospensione degli studi, comprensivi dell’importo di mora
  • versare per intero le tasse e i contributi dell’ultimo degli anni accademici di sospensione, nel caso siano ancora usufruibili sessioni d’esame
  • versare per intero le tasse e i contributi dell’anno accademico in corso o in fase di apertura al momento della ripresa.

Gli studenti che non riprenderanno gli studi entro il periodo di sospensione massimo previsto saranno dichiarati decaduti dagli studi.


Interruzione degli studi

Lo studente che non rinnova l’iscrizione per l’anno accademico successivo nei termini previsti, non effettuando il pagamento delle tasse universitarie, interrompe gli studi intrapresi.

Non sarà pertanto possibile frequentare le lezioni, sostenere esami, ottenere passaggi, trasferimenti o altri provvedimenti, godere di eventuali agevolazioni economiche.
Il periodo di interruzione, contrariamente a quello di sospensione, viene calcolato ai fini dei termini di decadenza degli studi.

Per riprendere gli studi lo studente è tenuto ad iscriversi e a corrispondere le tasse arretrate dovute, purché siano rispettate le condizioni indicate nella sezione Decadenza dagli studi.