La domanda di esonero si deve presentare entro il 28/01/2013.
Per alcune categorie di esonero non è prevista né la presentazione della domanda né di ulteriori documenti da allegare, in quanto il diritto all’esonero è rilevato d’ufficio.
Nelle tabelle seguenti si riportano in sintesi tutte le categorie previste.
La mancata presentazione della domanda o di un documento allegato entro i termini previsti e/o la presentazione di altri documenti non conformi, non consente l’assegnazione dell’esonero.