Decadenza dagli studi

La decadenza dalla qualifica di studente comporta l’impossibilità di proseguire la carriera percorsa.

Lo studente decaduto ha facoltà di iniziare ex novo uno dei Corsi di Studio attivati dal Politecnico di Milano, senza alcun obbligo di pagare le tasse di ricognizione arretrate. Per iniziare ex novo lo studente dovrà seguire la procedura prevista per gli studenti che si immatricolano per la prima volta. L’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal competente Consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza.

Non sarà pertanto possibile, per lo studente decaduto, ottenere passaggi, trasferimenti o altri provvedimenti.
La decadenza non avviene se lo studente ha superato tutti gli esami previsti nel suo Piano degli studi ed è in difetto unicamente dell’esame di Laurea o dei CFU relativi alla prova finale.

Immatricolati ad ordinamenti previgenti al D.M. 509/99

Si decade dagli studi se decorrono otto anni accademici consecutivi dalla data dell’ultimo esame sostenuto, anche se non superato, purché il mancato superamento sia verbalizzato.
Il calcolo degli anni accademici deve essere effettuato partendo o dall’anno accademico relativo all’ultima iscrizione come regolare o ripetente, non come fuori corso, oppure dall’anno accademico relativo all’ultimo esame sostenuto anche se non superato, applicando la condizione più favorevole.

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Immatricolati ad Ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/99 e dal D.M. 270/04

Decadono dagli studi coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. gli studenti che non rinnovano l’iscrizione per un numero di anni accademici pari alla durata normale del Corso di studio, che non abbiano presentato istanza di sospensione;
  2. gli studenti che non abbiano rispettato il vincolo del conseguimento di almeno una valutazione finale positiva nel corso del biennio di studio precedente e che non abbiano presentato istanza di sospensione;
  3. gli studenti che non acquisiscano tutti i CFU del proprio corso di studi, ad esclusione di quelli relativi alla prova finale, entro il doppio della durata normale del corso di studi.
    Si precisa che per “durata normale dei corsi” si intende
    - per i Corsi di Laurea: 3 anni accademici
    - per i Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale: 2 anni accademici

Perciò uno studente del Corso di Laurea dovrà concludere i propri studi entro 6 anni pesati, mentre uno Studente del Corso di Laurea Magistrale/Specialistica dovrà concludere entro 4 anni pesati.

Gli anni accademici si devono, inoltre, considerare pesati in base ai CFU acquistati.
Il valore in anni pesati dei CFU acquistati ogni anno dallo studente è determinato nel modo seguente:

  • se “CFU Acquistati” nell’anno accademico tra 60 e 80 = 1 anno pesato
  • se “CFU Acquistati” nell’anno accademico tra 31 e 59 = (CFU Acquistati / 60) anni pesati
  • se “CFU Acquistati” nell’anno accademico inferiori a 30 = 0,5  anni pesati

Accedendo con codice persona e password ai Servizi On Line e selezionando la voce "Carriera - Condizioni di decadenza") è possibile visualizzare per ogni singolo anno accademico il numero di CFU acquistati e il numero di anni pesati corrispondente. Inoltre viene segnalato il totale degli anni pesati raggiunti.

Esempio

Lo studente Marco è iscritto ad un corso di laurea dall’A.A. 2005/2006.
Nel primo anno di iscrizione Marco ha inserito 70 CFU
Nell’A.A. 2005/2006 ha inserito 60 CFU
Nell’A.A. 2006/2007 chiede la sospensione e quindi non presenta il Piano degli studi
Nell’A.A. 2008/2009 ha inserito nel piano 50 CFU
Nell’A.A. 2009/2010 ne ha inseriti 25
Nell’A.A. 2010/2011 ne ha aggiunti altri 47,25
Nell’A.A. 2011/2012 Marco pensa che il doppio degli anni del suo corso di laurea (6) sia trascorso e crede di incorrere nella decadenza. E’ giusto il suo timore? 

Ecco cosa visualizzerà Marco nella sua pagina personale:

Anno iscrizione Sospensione CFU acquistati Anni pesati
2005/2006 N 70 1
2006/2007 N 60 1
2007/2008 S --- (*) ---
2008/2009 N 50 50 : 60 = 0,83
2009/2010 N 25 0,5
2010/2011 N 47,25 47,25 : 60 = 0,79
2011/2012      

(*) Gli anni di sospensione non vengono conteggiati ai fini della decadenza

TOTALE ANNI PESATI = 4,12

Quindi, pur essendo passati sei anni accademici dall’immatricolazione, il valore totale degli anni pesati considerato ai fini della decadenza è di 4,12.
Pertanto Marco avrà ancora 1,88 anni pesati prima di decadere.

La Segreteria però non potrà dirgli quando esattamente decadrà in quanto la progressione del numero di anni pesati mancanti dipenderà dal numero di CFU che Marco inserirà nel Piano degli studi degli anni accademici successivi.
Ad esempio inserendo 30 CFU acquisterà 0,5 anni pesati, inserendone 60 invece ne acquisterà l’equivalente di 1 anno pesato e quindi accorcerà il tempo a disposizione prima della decadenza.

La valutazione delle suddette condizioni riguarda anche il periodo di carriera precedente ad eventuali passaggi di Corso o di Ordinamento o trasferimenti. Ad eccezione che si provenga dal Vecchio Ordinamento (antecedente il D.M. 509)

Lo studente decaduto ha facoltà di iniziare ex novo lo stesso Corso di Studio oppure di immatricolarsi ad altro Corso di Studio, senza alcun obbligo di pagare le tasse di ricognizione arretrate. Dovrà in questo caso seguire la procedura prevista per gli studenti che si immatricolano per la prima volta. L’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal competente Consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza.

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